Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza 3 novembre 2016, n. 384, in coerenza con la decisione n.20 del 27 luglio 2016 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha accolto l’appello applicando il principio di diritto secondo cui per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta della stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
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