Con sentenza n. 1499 del 21 luglio 2020, il TAR Palermo, in accoglimento delle censure sollevate da Federazione Gomma Plastica, Diesse S.r.l. e Bibo S.p.A., assistite dall’avv. Maria Beatrice Miceli, congiuntamente agli avv.ti Lo Voi e Ferrari, ha annullato l’ordinanza, c.d. “plastic free”, con la quale il Sindaco di Trapani, nella ritenuta sussistenza dei presupposti per l’esercizio di poteri contingibili ed urgenti, aveva imposto il divieto, rivolto ad esercenti, consumatori e comuni cittadini, di uso e commercializzazione di prodotti in plastica.
Il TAR, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, ha escluso la sussistenza di una documentata emergenza legittimante l’uso del potere extra ordinem.
Inoltre, ed in ogni caso, ha ritenuto l’atto impugnato privo di idonea base normativa in quanto al momento della sua adozione non sussisteva alcuna norma europea vincolante, nè per gli Stati membri, né, a maggior ragione, per gli enti locali, comunque incompetenti rispetto all’adozione di misure di recepimento delle disposizioni europee.