Con sentenza n. 1412 del 10 luglio 2020, in accoglimento delle difese di PMMS LEGAL con gli avv.ti Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, il TAR Sicilia Palermo – Sez. I ha accolto il ricorso avverso l’esclusione della costituenda rete d’imprese ricorrente dalla procedura per l’attribuzione dei contributi a valere sull’azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – la quale era motivata con riferimento alla circostanza che solo la capofila e non anche i partners avevano sottoscritto l’allegato 1, ovverosia l’istanza di finanziamento – in applicazione del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, secondo cui è necessario distinguere tra i concetti di “regolarizzazione documentale” e “integrazione documentale” e con particolare riferimento al caso di specie rilevando la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del “soccorso istruttorio”, che si sostanzia anche nella interpretazione di clausole ambigue onde favorire la massima partecipazione alle gare e, conseguentemente, nella possibilità di consentire, unicamente per questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, la successiva integrazione documentale.
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