Con la sentenza del 28.09.2023 n. 622 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisidizionale, in accoglimento del ricorso in appello proposto dagli Avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, ha riconosciuto la doverosità dell’indicazione degli elementi di dettaglio dell’offerta, nel caso in cui sia la legge di gara ad imporre tale adempimento, a pena di esclusione.
La sentenza del CGARS, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato di pochi mesi prima su questioni affini, è certamente innovativa in quanto afferma che la completezza dell’offerta economica non si risolve nella sola indicazione dei costi della manodopera e della c.d. “sicurezza aziendale” (come potrebbe sembrare da una lettura dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 ratioine temporis applicabile) ma può essere composta da altri elementi del prezzo che l’amministrazione, nella propria discrezionalità, può richiedere già in sede di presentazione dell’offerta, evitando o meglio semplificando, in un’ottica di celerità, la fase di valutazione dell’anomalia e/o dell’affidabilità e serietà dell’offerta sotto lo specifico profilo economico.
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