Con la sentenza n. 640 del 17 marzo 2020, il TAR Palermo, a seguito di una gara d’appalto di lavori con base d’asta dall’importo complessivo di € 16.845.000,00, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di un operatore economico assistito da PMMS LEGAL, con gli avv.ti Mangano, Stallone e Barraja, ribandendo che la certificazione SOA costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle pubbliche gare ed unico documento mediante il quale la stazione appaltante, prima, e il giudice poi, possono verificare il possesso, per tutta la durata della gara, e affermando chel’impresa consorziata non è terza rispetto al consorzio, che risponde, pertanto, della sua condotta, senza che possa porsi un problema di affidamento incolpevole, con coerente impossibilità di dare applicazione al principio della sostituibilità dell’ausiliaria che non presenti i requisiti richiesti, operante nel diverso caso dell’avvalimento.