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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con ordinanza 6 giugno 2018, n. 502 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente al fine di conseguire la sospensione del provvedimento di decadenza emanato nei confronti della società titolare della concessione demaniale marittima, assentita per la realizzazione del porto turistico di Licata, nella parte in cui, decretando la decadenza, l’Amministrazione Regionale ha inciso anche sulle unità immobiliari, oggetto del diritto di proprietà superficiaria (novanta novennale) trasferito alla ricorrente in virtù di apposito contratto sottoscritto con la società concessionaria.