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Il TAR Puglia – Bari, Sez. III, con la sentenza 2 novembre 2017, n. 1112 ha respinto il ricorso avverso gli atti di gara per l’affidamento di appalto di fornitura ribadendo, in conformità alla giurisprudenza amministrativa, il principio che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; le stesse caratteristiche della gara telematica, dunque, escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.