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Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 705/2018, pubblicata il 20/02/2018, in accoglimento del ricorso ex art. 414 C.p.c, ha dichiarato l’illegittimità del recesso ante tempus dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), intimato al Direttore Generale, con decreto del Commissario Liquidatore dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia, condannando quest’ultima al risarcimento del danno.