AVV.TI MASSIMILIANO MANGANO E GIOVANNI BARRAJA – 5 MAGGIO 2016

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza 5 maggio 2016, n. 131, ha affermato che, in una gara d’appalto, la norma di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.lgs. 163 del 2006, nella parte in cui fa riferimento a “meno di quattro soci” tenuti a rendere la dichiarazione, deve ritenersi faccia riferimento ai soci persone fisiche e che pertanto gli stessi, se inferiori a quattro, hanno l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla moralità ex art. 38, condannando il Comune di Siracusa al risarcimento del danno.

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