Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, con sentenza 28 gennaio 2019, n. 204, ha accolto il ricorso proposto avverso l’esclusione dalla procedura di affidamento di appalto di servizi rilevando che per gravi illeciti contrattuali, ai quali si riferisce la lett. c) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione precedente alle modifiche introdotte dall’art. 5 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, devono intendersi soltanto quelli non contestati in giudizio, ovvero accertati con sentenza passata in giudicato; pertanto nella pendenza di un giudizio civile, non essendo quindi definitive le contestazioni, non esisteva alcun onere dichiarativo a carico della ricorrente – non dovendo la stazione appaltante operare alcuna valutazione discrezionale sulla loro gravità – né avrebbero potuto costituire il fondamento di un legittimo provvedimento di esclusione.
Categories: