Categories:
Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con l’ordinanza 20 aprile 2018 n. 333 ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti dell’Ass.to Regionale alla Salute relativi alla quantificazione per l’anno 2017 dell’aggregato di spesa per la branca “Medicina nucleare” rilevando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile per la società ricorrente.