AVV.TI MASSIMILIANO MANGANO E GIOVANNI BARRAJA – 15 GENNAIO 2018

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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2018, n.100, in materia di “rito c.d. super-accelerato” disciplinato oggi dall’art. 120, comma 2 bis del codice del processo amministrativo, ha affermato che, nell’ipotesi in cui il ricorrente contesti l’asserita perdita di un requisito di partecipazione avvenuta in un momento successivo alla fase della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, il ricorso è inammissibile in ragione della legittimità degli atti impugnati, non potendo peraltro le contestazioni relative a fatti successivi a detta fase, determinare lo spostamento in avanti del termine di trenta giorni previsto dalla legge per contestare l’ammissione in gara dell’impresa controinteressata correttamente comunicata ex art. 29 del D.lgs. 50/2016 tramite pubblicazione sul profilo dell’amministrazione committente.

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