Il TAR Sicilia – Palermo nella sentenza 13 giugno 2019, n. 1590, preliminarmente, ha confermato la legittimazione ad agire in capo all’esercente un impianto di distribuzione carburanti, assistita dallo studio P.MMS LEGAL nonchè il suo interesse, afferente allo sviamento della clientela e all’incidenza sul giro d’affari e al pericolo per la sicurezza stradale, ad impugnare il nulla osta dell’ANAS S.p.A. rilasciato all’operatore economico concorrente, in quanto atto presupposto l’autorizzazione petrolifera e il permesso a costruire per l’apertura di impianto di distribuzione carburanti. La sentenza ha inoltre chiarito che in presenza di un vizio accertato del nulla osta rilasciato dalla competente A.N.A.S. S.p.A. per l’apertura di impianti di distribuzione carburanti, impugnato con ricorso principale, l’autorizzazione petrolifera e il permesso a costruire impugnati con il ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi affetti da invalidità a effetto viziante, giacché adottati in forza di un atto presupposto, il nulla osta dell’A.N.A.S, espressamente richiamato e posto a fondamento di tali atti.
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