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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. III, con l’ordinanza 11 gennaio 2017, n. 10, ha accolto la domanda cautelare affermando, in una gara avente ad oggetto l’affidamento di un appalto di servizi, che in applicazione degli artt. 89 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento, relativo al trasferimento all’ausiliato di un requisito di capacità tecnica, deve espressamente indicare le specifiche risorse messe a disposizione dall’ausiliaria e deve contenere la previsione di un corrispettivo.