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Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 726/2020 ha accolto il ricorso proposto dagli avv.ti Mariagrazia Liotta e Santo Botta, in difesa del titolare di una società attiva nel campo della ristorazione.
La società è insorta contro l’Ispettorato territoriale del Lavoro d’Agrigento per opporsi a due ordinanze-ingiunzione emesse dal Dirigente Responsabile del Servizio XIX in virtù di una presunta violazione di norme in materia di rapporti di lavoro con proprio dipendente, che a dire dell’Ispettorato sarebbe stato avviato al lavoro senza effettuare la preventiva comunicazione unilav di assunzione (si sarebbe trattato di lavoratore in nero).
Censurata la inconsistenza delle pretese sanzionatorie, il Tribunale di Agrigento, accogliendo l’opposizione avanzata dalla società difesa dagli avv.ti Liotta e Botta, ha statuito sulla necessità di effettuare una distinzione tra l’ingiunto e l’autorità che ha emesso l’ordinanza: il primo, il ricorrente e legittimato passivo del provvedimento, diviene parte formale all’interno processo, mentre l’autorità, legittimata attiva, è da considerarsi ricorrente sostanziale, quindi, parte sulla quale incombe “l’onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l’emissione dei provvedimenti ingiuntivi impugnati”.
Per questa ragione il Giudice dell’opposizione ha deciso in favore del datore di lavoro dichiarando prive di giuridica efficacia le ordinanze impugnate, per carenza di prova.