AVV.TI MARIA BEATRICE MICELI E MARIAGRAZIA LIOTTA – 11 MARZO 2019

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Con sentenza breve n. 715/2019 del giorno 11 marzo 2019, il TAR Palermo, sez. I^, ha respinto il ricorso proposto da una partecipante alla procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Assistente Amministrativo avviata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” avverso la deliberazione di nomina della vincitrice, controinteressata, difesa dai legali PMMS, lamentandone l’illegittimità sulla base del fatto che, a dire della ricorrente, i titoli posseduti dalla vincitrice non avrebbero dovuto essere valutati poiché non prodotti in originale né autocertificati (in riferimento alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e non tenendo in considerazione la dichiarazione ex art. 76 del medesimo decreto).

Il Collegio ha affermato che la dichiarazione di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, di consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere, ha “contenuto materiale e significato giuridico identici” alle altre due tipologie di dichiarazioni ed, anzi, che la “pretesa … di una duplicazione delle dichiarazioni … appare dunque una formalistica superfetazione, non riconducibile a condizione di legittimità degli atti successivamente adottati”.

Sentenza TAR Palermo 11 marzo 2019

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