Con la sentenza n. 2534 del 9 settembre 2022, il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Palermo in accoglimento del ricorso proposto da P.MMS Legal con gli avvocati Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina ha chiarito che “l’istruttoria procedimentale è funzionale alla puntuale acquisizione oltre che degli interessi da ponderare anche degli elementi, di fatto e di diritto, necessari per compiere la suddetta valutazione. Il relativo regime è governato da esigenze di completezza che vanno però contemperate con quelle altrettanto rilevanti di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa con la conseguenza che alla dimensione tipicamente inquisitoria del procedimento si affiancano, in ossequio al principio di autoresponsabilità, oneri deduttivi e di allegazione esigibili in capo al privato siccome riferibili ad adempimenti che ricadono nella sua sfera di signoria. Rispetto, poi, alla concreta modulazione di siffatti adempimenti, costituisce, in via ordinaria, un fattore di mitigazione nella regolazione del rapporto tra le parti il principio cd. del soccorso istruttorio, quale precipitato tecnico del canone generale del buon andamento della P.A. siccome funzionale all’emanazione di un giusto provvedimento e che trova la sua formale espressione più generale nel disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990” stabilendo che “nel caso di specie l’I.N.P.S., pur a fronte delle sollecite integrazioni trasmesse dalla ricorrente, e nonostante la chiara percezione delle difficoltà dalla stessa riscontrate, in relazione ai summenzionati profili tecnici relativi al portale informatico, ha sbrigativamente chiuso la fase istruttoria del procedimento concludendolo con una formula di rigetto criptica, in violazione dei principi del clare loqui e di leale collaborazione“.
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