AVV. MASSIMILIANO MANGANO E MARIA GRAZIA LIOTTA – 5 SETTEMBRE 2016

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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. III, con la sentenza 5 settembre 2016, n. 2112, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di esclusione di una ditta da una gara di appalto ed affermando che le abilitazioni di cui alla legge n. 46 del 1990, attualmente, al D.M. n. 37 del 2008, non sono requisiti di partecipazione, ma di esecuzione e, come tali, possono essere conseguiti anche in un momento successivo all’aggiudicazione e pertanto la stazione appaltante ha fatto cattivo uso del proprio potere di comprova di cui all’art. 48 del codice degli appalti, non potendo ritirare l’aggiudicazione per inosservanza del termine assegnato all’aggiudicatario in applicazione del comma 2 di tale disposizione.

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