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Il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. IV, con la sentenza 3 dicembre 2015, n. 2840, ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento di una esclusione da un gara di appalto, affermando che l’offerta non sia anomala non solo al momento della sua presentazione, ma anche in quello della sua giustificazione, che è quanto serve a rendere un appalto pubblico eseguibile; ancora ha accolto la richiesta di esenzione del contributo unificato per il ricorso per motivi aggiunti, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14.