AVV.TI MASSIMILIANO MANGANO E GIOVANNI BARRAJA – 29 AGOSTO 2018

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Il TAR Sicilia – Palermo Sez. I, con sentenza n. 1859 del 29.08.2018 ha affermato che il criterio della spesa storica sistematicamente applicato dall’amministrazione sanitaria regionale (e conseguentemente da quella locale) per la distribuzione dei budgets individuali in materia di attività specialistica ambulatoriale da privato in regime di convenzione con il SSR è palesemente illegittimo.
Nel rendere la predetta pronuncia, inoltre, il TAR, facendo applicazione di un criterio equitativo, inaugurato nel 2016 dal CGARS, ha condannato le amministrazioni sanitarie, regionale e locale, ha risarcire il danno alla struttura sanitaria ricorrente per un importo paria alla media dei budgets attribuiti nella medesima provincia a strutture analoghe per l’anno oggetto del giudizio.

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