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Il TAR Sicilia – Palermo Sez. II, con sentenza 9 ottobre 2017, n. 2329 ha rigettato il ricorso proposto contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento affermando che non possono ritenersi viziate le operazioni di gara per il fatto che un componente della commissione giudicatrice sia stato sostituito per indisponibilità in un momento in cui era appena iniziata (ma non conclusa) la valutazione soltanto di un primo concorrente, atteso che nel complesso le operazioni valutative di tutti i concorrenti (con la relativa attribuzione dei punteggi) sono state effettuate con la presenza di un sostituto che aveva le medesime qualità e la medesima esperienza del componente sostituito.