La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza 8 aprile 2020, n. 22/A/2020, in accoglimento delle difese di P.MMS LEGAL con l’Avv. Massimiliano Mangano, ha respinto l’appello promosso dalla Procura avverso la sentenza che aveva escluso per insussistenza del nesso di causalità la responsabilità erariale in capo ai consiglieri del Comune di Canicattì per aver adottato la delibera di incremento del gettone di presenza oltre il limite normativo, posto che, successivamente alla predetta deliberazione, prevista solo per l’anno 2003 in funzione di parametri relativi ad un determinato periodo di tempo, gli Organi incaricati di deliberare in sostituzione del Consiglio Comunale, già a partire dal 2004 (a causa dello scioglimento per infiltrazioni mafiose) e gli organi gestionali e di controllo successivi, sebbene nelle condizioni di intervenire doverosamente sulla regolamentazione delle indennità di gettone di presenza, non deliberarono, tuttavia, alcun intervento.
Categories: