Il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. IV, con la sentenza 7 luglio 2016, n. 1842, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi inerente il collaudo di opere pubbliche per difetto del prescritto dell’avvenuto espletamento di servizi nella categoria VIIC alla data di partecipazione, poiché nel sistema delineato dalla legge regionale n. 12/2011, art. 5, l’approvazione tecnica del progetto – rilevante ai fini della maturazione del requisito – può essere fatta dal RUP soltanto per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 5, comma 3), mentre per quelli di maggior valore l’approvazione in linea tecnica è affidata alla Conferenza speciale di servizi (cfr. art. 5, co. 6) ovvero, per quelli di rilievo economico ancora superiore (che ricorre nel caso in esame), dalla Commissione regionale dei lavori pubblici (art. 5, comma 12). Ancora, il TAR ha accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso l’autorizzazione di un dipendente dell’A.P. di Palermo a partecipare al RTP aggiudicatario per incompatibilità della predetta autorizzazione col Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità Portuale inserito nel piano triennale anticorruzione 2014/2016.
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