AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 6 DICEMBRE 2018

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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, con sentenza 6 dicembre, n. 2578, in accoglimento delle difese del gestore dell’aeroporto di Palermo, ha rigettato il ricorso proposto dalla concorrente esclusa dalla procedura di affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani, perché priva dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006 ma semplicemente in possesso l’AUA. Tale ultima autorizzazione ad avviso del Collegio non può ritenersi equipollente  all’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, necessaria per l’esatta e regolare esecuzione dell’appalto, atteso che: tale autorizzazione attiene esclusivamente al recupero e, rilasciata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. g), del d.P.R. n. 59/2013, sostituisce esclusivamente la comunicazione ai sensi dell’art. 216 del d. lgs. n. 152/2006, come risulta chiaramente dall’art. 3, commi 1 e 5, dello stesso d.P.R. n. 59/2013; per contro, tale atto non sostituisce l’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006.

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