Il TAR Sicilia – Catania Sez. I, con ordinanza 6 luglio 2018, n. 1436 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed indicato quale giudice territorialmente competente il TAR del Lazio – Roma, in relazione al ricorso promosso avverso gli atti di una procedura di gara bandita da “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” con sede a Roma e avente ad oggetto “lavori di manutenzione di fabbricati, manufatti ferroviari, piazzali ed impianti tecnologici ricadenti in aree di giurisdizione di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni”, quindi in Comuni aventi sede nelle regioni Sicilia e Calabria, in quanto in siffatti casi la giurisprudenza ha chiarito che, ove l’atto impugnato (segnatamente in materia di gare di appalto) sia destinato a produrre effetti che si estendono sul territorio di comuni appartenenti a due diverse regioni e non sia stato emanato da un’autorità statale, ma da un soggetto pubblico a carattere ultra regionale, deve aversi riguardo al criterio della sede legale dell’ente aggiudicatore.
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