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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con la sentenza 6 aprile, n. 779 ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 130 c.p.a. per la mancata notifica al deputato regionale dell’ARS eletto, controinteressato, per il quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento della proclamazione, atteso che il plico contenente l’atto giudiziario a lui indirizzato è stato restituito al mittente senza che il ricorrente abbia mai presentato istanza per essere rimesso in termini ai fini della rinotifica, previa produzione del certificato di residenza del destinatario attestante la non imputabilità dell’errore di notifica alla parte notificante.