AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 5 NOVEMBRE 2015

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Il TAR Palermo, Sez. I, con la sentenza 5 novembre 2015, n. 2854, ha affermato che, con l’introduzione nel corpo dell’art. 42 D. Lgs. 163/2006 del comma IV bis, il legislatore ha previsto la possibilità dell’utilizzo del contratto di leasing quale strumento idoneo a garantire il possesso dei requisiti tecnici prescritti dalla lex specialis, non solo negli appalti di servizi ma anche negli altri appalti. Ancora ha affermato che, in materia di appalti, il termine per impugnare non decorre sempre e comunque dalla scadenza del decimo giorno per effettuare l’accesso, ma dall’effettivo esercizio dell’accesso e che comunque tale termine non ha natura processuale e pertanto non è soggetto a sospensione feriale.

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