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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 agosto 2016, n. 16602 – a seguito della proposizione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – in contrario avviso al Consiglio di Stato (Sez. II, 02/02/2015, n. 305; 10/09/2014, n. 2899), hanno affermato che, nelle ipotesi di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 per venir meno del rapporto di fiducia per fatti successivi alla concessione in via provvisoria del contributo, sussiste la giurisdizione del G.O.