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Con la sentenza 4 marzo 2019, n. 661, il TAR Palermo, Sez. III, in accoglimento della specifica eccezione sollevata da P.MMS Legal, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., sulla base del principio che le società di gestione di aeroporti sono tenute ad applicare le norme del codice dei contratti pubblici (per la parte relativa ai settori speciali) solo se l’affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza, circostanza questa insussistente nella fattispecie, con conseguenziale giurisdizione del G.O.