Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza 31 gennaio 2017, n. 27, ha accolto l’appello affermando che la delibera (o determina) a contrarre è l’atto interno con il quale la Stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto e la stessa costituisce un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico avendo come unico destinatario l’organo rappresentativo e pertanto non deve essere impugnata. Ancora il Consiglio ha affermato che rientra nella giurisdizione del G.A. l’accertamento in via incidentale, nell’ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti abbiano o meno identità di oggetto, o, comunque, che i secondi non amplino in modo considerevole l’oggetto della controversia già instaurata, ai fini della debenza o meno del contributo unificato.
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