AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 11 MAGGIO 2018

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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con la sentenza 11 maggio 2018, n. 1053, ha respinto il ricorso volto a conseguire la restituzione, previo il ripristino, del fondo occupato, oggetto di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione dell’opera strategica ex L. n. 443/2001 ovvero in alternativa all’acquisizione sanante dello stesso fondo a norma dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stante l’infondatezza della deduzione della tardiva adozione del decreto di espropriazione.

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