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Il TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. III Quater, con la sentenza 22 febbraio 2017, n. 2703 ha respinto il ricorso affermando che se non si rinviene nel sistema normativo una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni” (c.d. “logistici” e gratuiti), tracciati tramite DDT, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista, non risultano invece ammissibili passaggi dal magazzino della farmacia a quello di grossisti (a prescindere dalla titolarità degli stessi) a titolo di compravendita o comunque oneroso.