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Il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. II, con la sentenza 20 novembre 2015, n. 2707, ha accolto il ricorso affermando che, ai sensi dell’art. art. 208 del D.Lgs. n. 152/2008, l’autorizzazione integrata ambientale è idonea a sostituire un il titolo edilizio abilitativo nonché a mutare la destinazione urbanistica; analoga portata ha l’autorizzazione unica a seguito della conferenza decisoria prevista dall’art. art.12 del D.Lgs. n. 387/2003. Ancora ha affermato che le mere opere di ristrutturazione, senza aumento di cubatura, di edifici rurali già esistenti alla data del 1 settembre 1967 ed utilizzati come spogliatoi, magazzini e deposito attrezzi, richiedono la semplice denuncia di inizio attività e non la concessione edilizia.