AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 20 LUGLIO 2016

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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. III, con la sentenza 20 luglio 2016, n. 1778, ha respinto il ricorso affermando che, in una gara di appalto, l’eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l’anomalia dell’offerta nel suo complesso e che per servizi analoghi non si intendono servizi identici, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.

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