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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. II, con la sentenza 2 settembre 2016, n. 2095, ha accolto il ricorso affermando che va disposta la condanna del Comune resistente alla restituzione di somme indebitamente percepite, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ritenendo che lo stato di dissesto finanziario in cui versava il Comune intimato non ostava a tale statuizione, in quanto l’azione proposta non ha natura esecutiva bensì di accertamento giudiziale del credito, in ordine, appunto, alla sua certezza, liquidità ed esigibilità, esulando perciò dall’ambito di applicazione dell’art. 248 del d.lgs.267/2000.