Con la sentenza 2 febbraio 2022, n. 390, il TAR Sicilia, sede di Palermo, in accoglimento delle difese svolte da una Azienda Sanitaria Locale, assistita da P.MMS Legal l’avv. Massimiliano Mangano, ha respinto il ricorso, proposto da un operatore economico titolare di un presidio di riabilitazione funzionale ex articolo 26 legge 833/1978, per l’annullamento del Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute recante la “Determinazione degli aggregati di spesa, per il triennio 2020-2022, per i Centri di riabilitazione ex articolo 26 della legge 833/1978”, nella parte in cui limita l’impiego delle maggiori risorse assegnate all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, per la remunerazione delle prestazioni ex articolo 26 della Legge 833/1978 erogabili nel 2021-2022, alle attività di riabilitazione ambulatoriale, con esclusione di quelle erogabili in regime di semi-internato e domiciliare, per le quali era stata accreditata la ricorrente.
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