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Il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. II, con la sentenza 18 gennaio 2017, n. 99, ha respinto il ricorso affermando, in una gara avente ad oggetto l’affidamento di lavori pubblici, che la previsione del requisito di partecipazione dell’avvenuta esecuzione di almeno un unico contratto pari alla metà del valore del contratto messo a gara non può ritenersi anticoncorrenziale considerato che la previsione di tale requisito è stata ragionevolmente ispirata dalla necessità di selezionare operatori affidabili e solidi considerato che nella fattispecie si trattava di commessa strategica avente ad oggetto iniziative pubbliche legate alla gestione dell’immigrazione e del relativo problema dell’accoglienza.