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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza 16 marzo 2018 n. 146, in riferimento ad una procedura di gara per la fornitura di un sistema di elettrografia e telecardiologia indetta dall’ASP di Ragusa ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado rilevando come la disciplina di gara, pur prevedendo che la documentazione tecnica dovesse essere presentata in lingua italiana, non impediva alla Commissione la valutazione delle offerte nei profili non suffragati dal rispetto di tale requisito, abilitandola quindi semplicemente a esigere dall’offerente, ove in concreto necessario, la relativa traduzione