Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con ordinanza 14 maggio, n. 426, ha rigettato la domanda cautelare volta a conseguire la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione, ex art. 208 del d.lgs.vo n. 152/2006, rilasciata dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi per il recupero di materia dai pneumatici fuori uso (CER 160103) sito nella zona industriale 3° fase, nel territorio di Termini Imerese in favore della società controinteressata, ritenendo fondate le eccezioni in rito sollevate da quest’ultima in quanto, ai fini del riconoscimento della legittimazione e dell’interesse ad agire della ricorrente, non appare adeguato il riferimento alla titolarità di un’autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero (di cui non è stata dimostrata l’attivazione) per la medesima tipologia di rifiuti speciali non pericolosi (CER 160103) da realizzarsi non nell’immediata prossimità e, in particolare, nel Comune di Prizzi a 60 Km da Termini Imerese.
Categories: