Il TAR Sicilia – Catania Sez. I, con sentenza 12 febbraio 2018, n. 345 ha respinto il ricorso proposto ex art. 120, comma 2 bis, del c.p.a. avverso i provvedimenti di ammissione delle concorrenti ad una procedura di gara indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa rilevando l’erronea lettura della lex specialis e delle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei RTI agli appalti di servizi e forniture della ricorrente, confuse con quelle previste per gli appalti di lavori, in cui la questione della ripartizione dei requisiti di qualificazione, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppate si presenta in termini più complessi e trova esclusiva applicabilità l’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
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