Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1769/2023 del 2 maggio 2023 ha rigettato opposizione di Poste Italiane SpA ex art. 1, commi 51 e ss., l. 92/2012 avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria del giudizio con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore con reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro.
Il giudice dell’opposizione ha ritenuto infondata la deduzione dell’opponente secondo cui il lavoratore avrebbe impugnato il trasferimento (atto prodromico al provvedimento espulsivo oggetto del giudizio) in totale carenza di interesse stante l’intervenuto licenziamento del 19.2.2019. A tal proposito il giudicante ha osservato che il licenziamento intimato da Poste italiane fondato unicamente sull’assenza ingiustificata presso la sede di nuova assegnazione di Cuneo, assenza protrattasi dal 24.12.2018 fino alla data dell’intimazione dell’atto di recesso, necessitava prioritariamente della verifica circa la legittimità ed efficacia del trasferimento disposto dalla datrice di lavoro con nota del 24.12.2018; ciò al fine di valutare il mancato adempimento da parte del lavoratore ed il conseguente licenziamento, essendo tali atti datoriali strettamente e funzionalmente tra di loro connessi.
Sul punto – ha osservato ancora il giudicante – il Tribunale di Catania con la sentenza n. 110/2020, inter partes resa in data 15.1.2020, avente ad oggetto l’impugnativa del trasferimento, aveva peraltro già statuito in merito alla sussistenza dell’interesse del lavoratore all’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento, soggetto sul quale grava “l’onere di impugnare l’atto datoriale nei termini di cui all’art.6, comma secondo, l. 604/1966, pena l’inoppugnabilità dello stesso e l’impossibilità di opporvisi in caso di successivo annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro.”
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