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Con sentenza n. 1381 del 10 luglio 2020 il TAR Sicilia Palermo – Sez. I ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti con cui il Comune di Palermo ha istituito la Z.T.L. per difetto di legittimazione attiva in capo alle parti ricorrenti che hanno mostrato di agire sin dal ricorso introduttivo a tutela non di situazioni giuridiche soggettive individuali ben individuate, bensì di interessi diffusi o adespoti facenti capo ad ampie categorie di cittadini (imprenditori, artigiani, commercianti) o all’intera cittadinanza (sia residente sia non residente), interessi peraltro solo potenzialmente pregiudicati dagli atti impugnati.