Con la sentenza n. 2159 del 2018 il TAR Sicilia – Palermo ha accolto il ricorso di una Cooperativa avverso l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica.
Secondo i Giudici Amministrativi, indipendentemente da una previsione espressa della predetta clausola (nella fattispecie comunque presente) all’interno della lex specialis di gara, l’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede il dovere dei concorrenti di indicare nell’offerta i costi della manodopera rappresenta una disposizione imperativa e come tale automaticamente applicabile alle regole di gare e in caso di sua violazione non può che comportare l’esclusione del soggetto inadempiente al predetto obbligo.
Per tale ragione il TAR ha quinidi ritenuto inapplicabile anche l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs.citato il quale peraltro, prevede il divieto di integrare l’offerta economica in caso di elementi in essa mancanti.