AVV.TI MASSIMILIANO MANGANO E GIOVANNI BARRAJA – 17 NOVEMBRE 2017

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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con la sentenza 17 novembre 2017, n. 2663 ha affermato che, in materia di informativa prefettizia antimafia ex art. 91 e ss d.lgs. n 159/2011, il mero rapporto di parentela o affinità non giustifica alcun pericolo di infiltrazione mafiosa affermando anche che la mancanza di timore nei confronti di un soggetto mafioso che entra in contatto con l’imprenditore, come anche la mancata presentazione di una denuncia da parte di costui, non sono riconducibili alla vicinanza dell’impresa a Cosa Nostra.

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