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La Cassazione Civile – Sez. Unite – con ordinanza 24 luglio 2017, n. 18175 ha accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. affermando che spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. f) ed o) c.p.a., la giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto l’immediata rimozione, ovvero il riposizionamento a distanza non pregiudizievole o di inibizione o regolamentazione del relativo funzionamento delle pale eoliche, nonché sulla conseguente domanda risarcitoria.