Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 176 del 10 aprile 2017 ha respinto l’appello confermando la idoneità tecnica della strumentazione offerta dalla concorrente aggiudicataria della procedura di affidamento dell’appalto di fornitura di strumentazione sanitaria, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani; dai rilievi del C.G.A. emerge che il capitolato richiedeva la capacità della strumentazione offerta di eseguire almeno 50 metodiche di analisi, ma non specificava che fosse altresì necessaria la (diversa ed ulteriore) capacità di esecuzione contestuale delle medesime; ed ancora che se fosse stato questo un requisito indispensabile per la partecipazione deve ragionevolmente ritenersi che l’ASP lo avrebbe richiesto espressamente, senza lasciare margini di dubbio interpretativo, che in ogni caso, ove ancora persistente, dovrebbe risolversi alla luce dei principi del favor partecipationis e della tassività delle cause di esclusione.
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