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Il TAR del Lazio, Sez. III TER, con la sentenza 2 novembre 2015, n. 12320, nel ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 26 del D.L. 91/2014, (c.d. spalmaincentivi), ha sancito l’ammissibilità delle azioni di accertamento aventi ad oggetto il diritto di non esercitare alcuna delle opzioni indicate dall’art. 26 comma 3° d.l. n. 91/2014 ove prevede una rimodulazione e/o riduzione degli incentivi.