Il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. II, con la sentenza 28 settembre 2016, n. 2339, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di esclusione di una ditta da una gara di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, affermando che il principio della segretezza dell’offerta assume speciale rilievo non in procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (che non comportano l’effettuazione di valutazioni discrezionali in merito all’offerta tecnica e di quella economica), ma nella diversa ipotesi di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovendosi quindi ritenere irrilevante la circostanza che la ricorrente avesse inserito alcune giustificazioni dell’offerta economica nella busta destinata alla documentazione amministrativa.
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