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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. I, con l’ordinanza cautelare 9 dicembre 2016, n. 1368, ha accolto la richiesta di sospensione di una informativa prefettizia che si basava sul riferimento a soggetti controindicati non legati da rapporti di parentela con il ricorrente e tenuto conto che le precedenti informative erano allo stesso favorevoli, mentre il “fatto nuovo” è stato ritenuto inesistente.